Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario
n. 162
Articolo 21
Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali
1. La provincia,
in relazione all'ampiezza e peculiarita' del
territorio, alle esigenze della popolazione
ed alla funzionalita' dei servizi, puo' disciplinare
nello statuto la suddivisione del proprio territorio
in circondari e sulla base di essi organizzare
gli uffici, i servizi e la partecipazione dei
cittadini.
2. Nel rispetto
della disciplina regionale, in materia di circondario,
lo statuto della provincia puo' demandare ad
un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea
dei sindaci del circondario, con funzioni consultive,
propositive e di coordinamento, e la previsione
della nomina di un presidente del circondario
indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea
dei sindaci e componente del consiglio comunale
di uno dei comuni appartenenti al circondario.
Il presidente ha funzioni di rappresentanza,
promozione e coordinamento. Al presidente del
circondario si applicano le disposizioni relative
allo status del presidente del consiglio di
comune con popolazione pari a quella ricompresa
nel circondario.
3. Per la revisione
delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa
di cui all'articolo 133 della Costituzione,
tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere
alla zona entro la quale si svolge la maggior
parte dei rapporti sociali, economici e culturali
della popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve avere
dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica,
nonche' per le attivita' produttive esistenti
o possibili, da consentire una programmazione
dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio
economico, sociale e culturale del territorio
provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve far
parte di una sola provincia;
d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo
133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione
della maggioranza dei comuni dell'area interessata,
che rappresentino, comunque, la maggioranza
della popolazione complessiva dell'area stessa,
con delibera assunta a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province risultanti
dalle modificazioni territoriali non deve essere
inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri
enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono garantire
alle nuove, in proporzione al territorio ed
alla popolazione trasferiti, personale, beni,
strumenti operativi e risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo
comma dell'articolo 117 della Costituzione le
regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d)
del comma 3.
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