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Comunicati stampa |
BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL REFERENDUM POPOLARE DEL COMUNE DI LANCIANO
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM
POPOLARE DEL COMUNE DI LANCIANO
ART.1
ART. 1 Il referendum può essere proposto su
materia di competenza comunale e di interesse
generale. Il referendum, a carattere consultivo,
viene indetto dal Consiglio Comunale su proposta
di almeno 500 elettori del comune o dal Consiglio
Comunale. Il referendum di iniziativa popolare
potrà essere richiesto anche su provvedimenti
già adottati ed esecutivi, purché non siano
lese le situazioni soggettive di terzi e purché
i provvedimenti non abbiano avuto esecuzione.
ART.2
ART. 2 Non possono essere sottoposti a referendum
consultivo:
a) statuto e regolamento del consiglio;
b) elezione, nomina, designazione e revoca di
rappresentanti del Comune;
c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
d) ordinamento del personale del Comune, delle
Istituzioni e delle Aziende Speciali; e) tutela
delle minoranze etniche o religiose;
f) polizia locale;
g) igiene per la parte disciplinata da normativa
statale e regionale;
h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria
quando non siano decorsi anni 5 dall'ultimo
suffragio;
i) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi
entro termini stabiliti dalla legge. ART.3
ART. 3 La proposta di referendum può essere
articolata anche in più domande, comunque non
superiori a cinque e riferite alla materia oggetto
del referendum.
La proposta deve contenere le precise indicazioni
dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento
cui si riferisce e deve essere formulata in
termini tali da permettere risposte chiare ed
univoche degli elettori.
La proposta di referendum potrà essere presentata
al Sindaco da un Comitato promotore composto
da almeno 20 elettori. Il Sindaco, entro una
settimana, trasmette la proposta alla Commissione
di garanzia, la quale si pronuncerà, entro 30
giorni dalla trasmissione, sulla ammissibilità
del referendum nonché sulla concretezza della
formulazione del quesito referendario.
In conformità alla disciplina fissata dal regolamento
hanno diritto di partecipare al referendum i
cittadini iscritti nelle liste elettorali del
Comune di Lanciano, gli ultra diciottenni residenti,
nonché quanti, anche non residenti, documentino
un rapporto continuativo di lavoro o di studio,
almeno di sei mesi, nell'ambito del Comune.
Coloro che intendano partecipare al voto, pur
non essendo iscritti nelle liste elettorali,
devono presentare documentata richiesta al Sindaco
entro 30 giorni dalla data di svolgimento del
referendum.
La Commissione elettorale comunale determina,
in relazione alla documentazione prodotta, gli
aventi titolo che hanno fatto richiesta.
La Commissione di garanzia è così composta:
da 4 esperti in materie giuridiche nominati
da parte del Consiglio Comunale con una maggioranza
dei 2/3 dei consiglieri presenti; dal Segretario
Generale del Comune; Il parere della Commissione
di garanzia, debitamente motivato, verrà sottoposto
al Consiglio Comunale , affinché venga adottato
provvedimento formale di ammissibilità del referendum.
Entro 15 giorni il Consiglio Comunale dovrà
pronunciarsi in merito.
ART.4
ART. 4 Le firme dei richiedenti devono essere
apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle
della carta bollata recanti nella prima facciata
la proposta da sottoporre a referendum. Tali
fogli, prima dell'uso, devono essere vidimati
dal Segretario Comunale o da un notaio e le
firme devono essere autenticate da un Notaio,
dal Segretario Comunale, dal Sindaco, da un
Assessore appositamente delegato, da un funzionario
appositamente incaricato dal Sindaco, con le
modalità di cui al 2^ e 3^ comma dell'art.20
della legge 4.1.1968, n. 15.
Ai moduli contenenti le firme devono essere
allegati i certificati elettorali comprovanti
che i sottoscrittori sono elettori del Comune.
L'iscrizione nelle liste elettorali può essere
attestata anche in calce ai fogli contenenti
le firme dei richiedenti.
La proposta non può essere presentata su fogli
vidimati da oltre sei mesi. Le operazioni di
verifica sul numero di sottoscrizioni autenticate
va compiuta dalla Commissione di garanzia ,
che si avvale di personale del Comune incaricato
dal Sindaco, entro 30 giorni dalla consegna
della richiesta di referendum.
Accertata la regolarità del numero di firme
necessarie, la Commissione di garanzia lo comunica
al Sindaco e al Comitato Promotore.
Qualora vengano riscontrate irregolarità nella
presentazione delle prescritte documentazioni,
la Commissione di garanzia può assegnare un
termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale
sanatoria.
ART.5
ART. 5 Il referendum è indetto con provvedimento
del Sindaco, a seguito del pronunciamento del
Consiglio Comunale di cui al precedente art.3,
nel periodo compreso fra il 10/4 e il 10/6 nonché
tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può
avere luogo in concomitanza con altre consultazioni
elettorali.
ART.6
ART. 6 La raccolta delle sottoscrizioni inizia
il giorno successivo a quello di vidimazione
e termina dopo 90 giorni dalla data di vidimazione.
Entro i 15 giorni successivi le sottoscrizioni
autenticate, fornite di certificazione dell'ufficio
elettorale, vanno presentate al Segretario Generale.
Sia le autentiche che le certificazioni possono
essere compiute, collettivamente, una sola volta
per modulo. L'accertamento della regolarità
della raccolta delle firme viene seguito a cura
della Commissione di garanzia.
ART.7
ART. 7 Il Sindaco, sentita la Commissione di
garanzia ed il comitato promotore, sospende
o revoca il Referendum quando: a) sia stata
promulgata legge che disciplini la proposta
sottoposta a consultazione referendaria; b)
sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio
Comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento;
c) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale
la proposta referendaria.
ART.8
ART. 8 Il Sindaco dà notizia ai cittadini della
consultazione referendaria mediante apposito
manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente
quello della votazione all'albo pretorio del
comune e in altri luoghi pubblici.
Per la propaganda elettorale si farà riferimento
alle vigenti norme in materia.
Il consiglio Comunale individuerà di volta in
volta le forme più idonee e più economiche per
le modalità di votazione.
L'ufficio elettorale di sezione è composto di
3 membri, dei quali uno con le funzioni di presidente,
designati dalla commissione elettorale comunale.
Le operazioni di voto saranno limitate alla
domenica dalle ore 7 alle ore 22.
I risultati dovranno essere pubblicati entro
15 giorni dallo svolgimento della votazione.
I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente
collocazione in strutture comunali.
Con apposito manifesto od in altri mezzi di
informazione, il Sindaco indicherà la sede dove
i singoli elettori dovranno recarsi a votare
muniti di certificato elettorale. Lo scrutinio
sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni. All'ufficio elettorale, sotto
la direzione del Segretario Generale del Comune,
è demandato il compito di controllo sulla organizzazione
e svolgimento delle operazioni elettorali nonché
della proclamazione dell'esito della votazione.
ART.9
ART. 9 Per la validità del referendum è richiesta
la partecipazione di un terzo degli aventi diritti
al voto, mentre per la approvazione della proposta
soggetta a referendum sarà necessaria la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi. ART.10
ART. 10 La Commissione di garanzia verifica
la validità del referendum e ne proclama il
risultato entro 15 giorni.
ART.11
A RT. 11 Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni
dall'esito della votazione, dovrà pronunciarsi
ed assumere le proprie determinazioni. Gli Organi
del Comune, secondo le rispettive competenze,
valutano il risultato del referendum entro 30
giorni dalla sua proclamazione.
ART.12
ART. 12 Il Comitato Promotore, secondo le modalità
stabilite dal regolamento, ha potere di controllo
sullo svolgimento della consultazione referendaria.
Ha diritto di essere sentito dalla Commissione
dei Garanti prima della formulazione del giudizio
di ammissibilità del referendum. Viene sentito
dal Sindaco nell'ipotesi prevista dall'art.7.
Al Comitato promotore si intendono attribuite
in genere le facoltà riconosciute dalla legge
ai partiti e ai gruppi politici che partecipano
alle competizioni elettorali.
ART.13
ART. 13 Le spese relative agli adempimenti di
cui al presente regolamento, comprese quelle
dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono
a carico del Comune e sono liquidate in conformità
a quelle di cui alla L. 13/03/1980, n.70 e successive
modificazioni.
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