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Statuto
In questa sezione le norme che regolano la nostra Associazione. SEGUE>>



Comunicati stampa

BOZZA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM POPOLARE DEL COMUNE DI LANCIANO
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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM POPOLARE DEL COMUNE DI LANCIANO
ART.1
ART. 1 Il referendum può essere proposto su materia di competenza comunale e di interesse generale. Il referendum, a carattere consultivo, viene indetto dal Consiglio Comunale su proposta di almeno 500 elettori del comune o dal Consiglio Comunale. Il referendum di iniziativa popolare potrà essere richiesto anche su provvedimenti già adottati ed esecutivi, purché non siano lese le situazioni soggettive di terzi e purché i provvedimenti non abbiano avuto esecuzione.
ART.2
ART. 2 Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
a) statuto e regolamento del consiglio;
b) elezione, nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune;
c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
d) ordinamento del personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali; e) tutela delle minoranze etniche o religiose;
f) polizia locale;
g) igiene per la parte disciplinata da normativa statale e regionale;
h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi anni 5 dall'ultimo suffragio;
i) oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge. ART.3
ART. 3 La proposta di referendum può essere articolata anche in più domande, comunque non superiori a cinque e riferite alla materia oggetto del referendum.
La proposta deve contenere le precise indicazioni dell'argomento o della deliberazione o del provvedimento cui si riferisce e deve essere formulata in termini tali da permettere risposte chiare ed univoche degli elettori.
La proposta di referendum potrà essere presentata al Sindaco da un Comitato promotore composto da almeno 20 elettori. Il Sindaco, entro una settimana, trasmette la proposta alla Commissione di garanzia, la quale si pronuncerà, entro 30 giorni dalla trasmissione, sulla ammissibilità del referendum nonché sulla concretezza della formulazione del quesito referendario.
In conformità alla disciplina fissata dal regolamento hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Lanciano, gli ultra diciottenni residenti, nonché quanti, anche non residenti, documentino un rapporto continuativo di lavoro o di studio, almeno di sei mesi, nell'ambito del Comune. Coloro che intendano partecipare al voto, pur non essendo iscritti nelle liste elettorali, devono presentare documentata richiesta al Sindaco entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum.
La Commissione elettorale comunale determina, in relazione alla documentazione prodotta, gli aventi titolo che hanno fatto richiesta.
La Commissione di garanzia è così composta: da 4 esperti in materie giuridiche nominati da parte del Consiglio Comunale con una maggioranza dei 2/3 dei consiglieri presenti; dal Segretario Generale del Comune; Il parere della Commissione di garanzia, debitamente motivato, verrà sottoposto al Consiglio Comunale , affinché venga adottato provvedimento formale di ammissibilità del referendum.
Entro 15 giorni il Consiglio Comunale dovrà pronunciarsi in merito.
ART.4
ART. 4 Le firme dei richiedenti devono essere apposte su fogli di dimensioni uguali a quelle della carta bollata recanti nella prima facciata la proposta da sottoporre a referendum. Tali fogli, prima dell'uso, devono essere vidimati dal Segretario Comunale o da un notaio e le firme devono essere autenticate da un Notaio, dal Segretario Comunale, dal Sindaco, da un Assessore appositamente delegato, da un funzionario appositamente incaricato dal Sindaco, con le modalità di cui al 2^ e 3^ comma dell'art.20 della legge 4.1.1968, n. 15.
Ai moduli contenenti le firme devono essere allegati i certificati elettorali comprovanti che i sottoscrittori sono elettori del Comune. L'iscrizione nelle liste elettorali può essere attestata anche in calce ai fogli contenenti le firme dei richiedenti.
La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi. Le operazioni di verifica sul numero di sottoscrizioni autenticate va compiuta dalla Commissione di garanzia , che si avvale di personale del Comune incaricato dal Sindaco, entro 30 giorni dalla consegna della richiesta di referendum.
Accertata la regolarità del numero di firme necessarie, la Commissione di garanzia lo comunica al Sindaco e al Comitato Promotore.
Qualora vengano riscontrate irregolarità nella presentazione delle prescritte documentazioni, la Commissione di garanzia può assegnare un termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale sanatoria.
ART.5
ART. 5 Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, a seguito del pronunciamento del Consiglio Comunale di cui al precedente art.3, nel periodo compreso fra il 10/4 e il 10/6 nonché tra il 10/9 e il 10/11 di ogni anno e non può avere luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
ART.6
ART. 6 La raccolta delle sottoscrizioni inizia il giorno successivo a quello di vidimazione e termina dopo 90 giorni dalla data di vidimazione. Entro i 15 giorni successivi le sottoscrizioni autenticate, fornite di certificazione dell'ufficio elettorale, vanno presentate al Segretario Generale. Sia le autentiche che le certificazioni possono essere compiute, collettivamente, una sola volta per modulo. L'accertamento della regolarità della raccolta delle firme viene seguito a cura della Commissione di garanzia.
ART.7
ART. 7 Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia ed il comitato promotore, sospende o revoca il Referendum quando: a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria; b) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino 6 mesi al suo scioglimento; c) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria.
ART.8
ART. 8 Il Sindaco dà notizia ai cittadini della consultazione referendaria mediante apposito manifesto da affiggere entro il 30° giorno antecedente quello della votazione all'albo pretorio del comune e in altri luoghi pubblici.
Per la propaganda elettorale si farà riferimento alle vigenti norme in materia.
Il consiglio Comunale individuerà di volta in volta le forme più idonee e più economiche per le modalità di votazione.
L'ufficio elettorale di sezione è composto di 3 membri, dei quali uno con le funzioni di presidente, designati dalla commissione elettorale comunale. Le operazioni di voto saranno limitate alla domenica dalle ore 7 alle ore 22.
I risultati dovranno essere pubblicati entro 15 giorni dallo svolgimento della votazione. I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione in strutture comunali.
Con apposito manifesto od in altri mezzi di informazione, il Sindaco indicherà la sede dove i singoli elettori dovranno recarsi a votare muniti di certificato elettorale. Lo scrutinio sarà effettuato immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. All'ufficio elettorale, sotto la direzione del Segretario Generale del Comune, è demandato il compito di controllo sulla organizzazione e svolgimento delle operazioni elettorali nonché della proclamazione dell'esito della votazione.
ART.9
ART. 9 Per la validità del referendum è richiesta la partecipazione di un terzo degli aventi diritti al voto, mentre per la approvazione della proposta soggetta a referendum sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. ART.10
ART. 10 La Commissione di garanzia verifica la validità del referendum e ne proclama il risultato entro 15 giorni.
ART.11
A RT. 11 Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dall'esito della votazione, dovrà pronunciarsi ed assumere le proprie determinazioni. Gli Organi del Comune, secondo le rispettive competenze, valutano il risultato del referendum entro 30 giorni dalla sua proclamazione.
ART.12
ART. 12 Il Comitato Promotore, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione dei Garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum. Viene sentito dal Sindaco nell'ipotesi prevista dall'art.7. Al Comitato promotore si intendono attribuite in genere le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti e ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.
ART.13
ART. 13 Le spese relative agli adempimenti di cui al presente regolamento, comprese quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono a carico del Comune e sono liquidate in conformità a quelle di cui alla L. 13/03/1980, n.70 e successive modificazioni.


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