Associazione culturale frentania provincia
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L'Associazione Culturale "Frentania Provincia" è formata da un Gruppo di persone unitesi per studiare, organizzare e risolvere... SEGUE>>

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Statuto
In questa sezione le norme che regolano la nostra Associazione. SEGUE>>



Statuto

ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA PROVINCIA

- STATUTO -

ART.1
COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita con sede in Lanciano (CH) alla Via S. Francesco d'Assisi 6 un Ente avente forma giuridica di associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA PROVINCIA".
La sede è provvisoria e potrà essere variata in qualsiasi momento con deliberazione del consiglio direttivo.
L'associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia; essa può istituire sedi e rappresentanze in tutto il territorio.

ART. 2
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro, pertanto è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente statuto.
L'associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi sociali ed umanitari.

ART. 3
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 4
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si prefigge l'obiettivo di promuovere la Frentania come provincia.
Pensare e progettare la Frentania del domani, proporre una zona di sviluppo alternativa all'area metropolitana Pescara - Chieti è il nostro impegno costante.
Altresì importante è la salvaguardia di tutto il patrimonio artistico, culturale, istituzionale ed economico presente sul nostro territorio.
L'associazione può svolgere attività editoriale in tutte le sue forme, organizzare convegni, incontri, manifestazioni, sviluppare attività di formazione e quant'altro utile al raggiungimento dei suoi scopi.

ART. 5
NEUTRALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apartitica ed aperta a tutti. E' vietato ogni tentativo, da parte degli associati, di strumentalizzazioni partitiche. Eventuali comportamenti scorretti da parte degli associati saranno sanzionati dal Consiglio Direttivo.

ART. 6
REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'associazione sia cittadini italiani che stranieri.
Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopo non in contrasto con quelli dell'Associazione Culturale Frentania Provincia. Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali ed umanitari.
I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione. La qualifica di socio benemerito può essere conferita esclusivamente del comitato di garanzia;
- Soci Sostenitori: quelli che sottoscriveranno la domanda di adesione all'associazione:
- Soci Onorari: coloro a cui venga conferita tale qualifica per la loro personalità, per il loro impegno nel sociale, per la loro cultura, per essere stati insigniti di pubblico riconoscimento, ovvero per avere reso servigi all'associazione. I soci onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti a cariche sociali. La qualifica di socio onorario può essere conferita esclusivamente dal Consiglio Direttivo.

ART. 7
AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di una persona già socia.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 8
DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ART. 9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per motivazioni di ordine etico o di contrapposizione alla ispirazione ed alle finalità dell'associazione; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.

ART. 10
RGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo che per il primo anno è costituito dai soci fondatori;
- il Presidente;
- il vice presidente;
- i revisori dei conti;
- il segretario generale;
- il tesoriere.

ART. 11
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli iscritti all'associazione.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decidere su questioni sollevate dal consiglio direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti nel loro insieme;
c) su richiesta del presidente stesso.

ART. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura della presidenza.

ART. 13
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione con la metà più uno dei soci. A ciascun socio spetta un voto.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Sono ammesse fino a dieci deleghe per ogni socio.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; ove neppure tale presidenza sarà possibile, da persona designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica o, in sua assenza o impedimento, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto vincolano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 14
FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, il presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 15
COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo, approvare il rendiconto economico e finanziario predisposto da quest'ultimo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo di propria competenza, il presidente, il vice presidente, i revisori dei conti, il segretario generale, il tesoriere;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;
in sede straordinaria
f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

ART. 16
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
c) redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
f) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
g) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
h) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
i) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
l) valutare l'opportunità di formare, all'interno dell'associazione, dei gruppi di giovani, donne e pensionati che si occupino in modo particolare delle problematiche politiche, economiche e sociali relative a quelle particolari categorie;
m) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione.
Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Al consiglio direttivo è pure devoluta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o tra l'associazione ed i soci ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

ART. 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è formato da cinque ad undici membri nominati dall'assemblea ordinaria,dal presidente, dal vice presidente dal segretario generale e dal tesoriere.
Il consiglio direttivo dura in carica due anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario.
Per il primo anno dalla data di costituzione dell'associazione, le funzioni del consiglio direttivo sono svolte dal comitato dei soci fondatori i quali nominano gli altri organi statutari, con facoltà di procedere a cooptazione.

ART. 18
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.
Alla riunione partecipa il segretario generale. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del consiglio designato dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate in tempo utile e nelle forme più opportune.
Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, o, ove ciò non fosse possibile, da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 19
COMPITI DEL PRESIDENTE

Il presidente dirige l'associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il presidente sovraintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

ART. 20
ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il presidente è eletto dall'assemblea ordinaria e dura in carica un biennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 21
IL VICE PRESIDENTE

Il vice presidente viene eletto dal consiglio direttivo tra uno dei membri dello stesso. Ha il compito di coadiuvare il presidente nella sua attività, nonché di supplirlo in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 22
COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente al rendiconto economico e finanziario predisposto dal consiglio direttivo.

ART. 23
ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono nominati dall'assemblea in numero di tre e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

ART. 24
SEGRETARIO GENERALE

Il segretario generale dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per un biennio fra i suoi componenti.
Il segretario cura il disbrigo degli affari ordinari; provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal comitato di garanzia dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del consiglio direttivo, del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.
Il segretario generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'associazione; egli, inoltre, avrà cura del tesseramento dei soci e terrà il relativo libro.

ART. 25
TESORIERE

Il tesoriere dell'associazione è nominato dal consiglio direttivo per un biennio fra i suoi componenti.
Egli sarà responsabile della cassa dell'associazione ed avrà il compito di tenerne la contabilità; in particolare, avrà cura di controllare che i soci siano al corrente con il pagamento della quota associativa.

ART. 26
NON REMUNERAZIONE DELLE CARICHE

Per tutte le cariche sociali indicate nei precedenti articoli non è prevista alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.

ART. 27
ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
c) dalle quote di soci benemeriti, sostenitori e fondatori;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o da enti in genere;
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
h) da eventuali proventi derivanti dalla organizzazione di attività ricreative.
I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.

ART. 28
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
Limitatamente ai primi due anni la quota associativa ed il contributo annuale sono fissati dal consiglio direttivo.

ART. 29
DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili.

ART. 30
SERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione sono affidati al segretario generale secondo le direttive del presidente del consiglio direttivo e del presidente del comitato di garanzia.

ART. 31
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, secondo le indicazioni del comitato di garanzia o, in mancanza, dall'assemblea o dai liquidatori, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

ART. 32
REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

ART. 33
RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

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