ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA PROVINCIA
- STATUTO -
ART.1
COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita con sede in Lanciano
(CH) alla Via S. Francesco d'Assisi 6 un Ente
avente forma giuridica di associazione denominata
"ASSOCIAZIONE CULTURALE FRENTANIA PROVINCIA".
La sede è provvisoria e potrà essere variata
in qualsiasi momento con deliberazione del consiglio
direttivo.
L'associazione è retta dal presente statuto
e dalle vigenti norme di legge in materia; essa
può istituire sedi e rappresentanze in tutto
il territorio.
ART. 2
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione ha carattere
volontario e non ha scopi di lucro, pertanto
è espressamente vietata la distribuzione, anche
in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione,
fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione,
salvo che questa sia imposta dalla legge.
I soci sono tenuti ad un comportamento corretto
sia nelle relazioni interne con gli altri soci
che con i terzi nonché all'accettazione delle
norme del presente statuto.
L'associazione potrà partecipare quale socio
ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi
analoghi nonché partecipare ad enti con scopi
sociali ed umanitari.
ART. 3
DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'associazione
è illimitata.
ART. 4
SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione si prefigge
l'obiettivo di promuovere la Frentania come
provincia.
Pensare e progettare la Frentania del domani,
proporre una zona di sviluppo alternativa all'area
metropolitana Pescara - Chieti è il nostro impegno
costante.
Altresì importante è la salvaguardia di tutto
il patrimonio artistico, culturale, istituzionale
ed economico presente sul nostro territorio.
L'associazione può svolgere attività editoriale
in tutte le sue forme, organizzare convegni,
incontri, manifestazioni, sviluppare attività
di formazione e quant'altro utile al raggiungimento
dei suoi scopi.
ART. 5
NEUTRALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
L'associazione è apartitica
ed aperta a tutti. E' vietato ogni tentativo,
da parte degli associati, di strumentalizzazioni
partitiche. Eventuali comportamenti scorretti
da parte degli associati saranno sanzionati
dal Consiglio Direttivo.
ART. 6
REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell'associazione
sia cittadini italiani che stranieri.
Potranno inoltre essere soci Associazioni e
Circoli aventi attività e scopo non in contrasto
con quelli dell'Associazione Culturale Frentania
Provincia. Potranno, infine, essere soci enti
pubblici e privati aventi finalità e scopi sociali
ed umanitari.
I soci saranno classificati in quattro distinte
categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato
alla costituzione dell'associazione;
- Soci Benemeriti: quelli che per la
loro personalità, per la frequenza all'associazione
o per aver contribuito finanziariamente o svolto
attività a favore dell'associazione stessa ne
hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.
La qualifica di socio benemerito può essere
conferita esclusivamente del comitato di garanzia;
- Soci Sostenitori: quelli che sottoscriveranno
la domanda di adesione all'associazione:
- Soci Onorari: coloro a cui venga conferita
tale qualifica per la loro personalità, per
il loro impegno nel sociale, per la loro cultura,
per essere stati insigniti di pubblico riconoscimento,
ovvero per avere reso servigi all'associazione.
I soci onorari sono esenti dal pagamento di
qualsiasi contributo; non hanno voto deliberativo
nelle assemblee e non possono essere eletti
a cariche sociali. La qualifica di socio onorario
può essere conferita esclusivamente dal Consiglio
Direttivo.
ART. 7
AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei soci avviene
su domanda degli interessati e dietro presentazione
di una persona già socia.
L'accettazione delle domande per l'ammissione
dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.
ART. 8
DOVERI DEI SOCI
L'appartenenza all'associazione
ha carattere libero e volontario ma impegna
gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese
dai suoi organi rappresentativi, secondo le
competenze statutarie.
ART. 9
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venire
meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni;
b) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno
dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di esclusione del consiglio
direttivo per accertati motivi di incompatibilità
o per motivazioni di ordine etico o di contrapposizione
alla ispirazione ed alle finalità dell'associazione;
per aver contravvenuto alle norme ed obblighi
del presente statuto o per altri motivi che
comportino indegnità; a tale scopo il consiglio
direttivo procederà entro il primo mese di ogni
anno sociale alla revisione della lista dei
soci;
d) per ritardato pagamento dei contributi per
oltre un anno.
ART. 10
RGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'associazione:
- l'assemblea;
- il Consiglio Direttivo che per il primo anno
è costituito dai soci fondatori;
- il Presidente;
- il vice presidente;
- i revisori dei conti;
- il segretario generale;
- il tesoriere.
ART. 11
PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
L'assemblea è l'organo sovrano
dell'associazione.
Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia
ordinaria che straordinaria tutti gli iscritti
all'associazione.
L'assemblea viene convocata in via ordinaria
almeno una volta all'anno entro il 30 aprile
per l'approvazione del bilancio consuntivo,
per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali
e per presentare il bilancio preventivo dell'anno
in corso.
L'assemblea può inoltre essere convocata tanto
in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) per decidere su questioni sollevate dal consiglio
direttivo;
b) su richiesta, indirizzata al presidente,
di almeno un terzo dei soci fondatori e benemeriti
nel loro insieme;
c) su richiesta del presidente stesso.
ART. 12
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le assemblee ordinarie e straordinarie
sono convocate a cura della presidenza.
ART. 13
COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea in sede ordinaria
è regolarmente costituita in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno dei
soci.
In seconda convocazione essa è validamente costituita
con la presenza di tanti soci che dispongono
di almeno due quinti dei voti.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente
costituita in prima convocazione con la presenza
di almeno i due terzi dei soci, in seconda convocazione
con la metà più uno dei soci. A ciascun socio
spetta un voto.
E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi
per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Sono ammesse fino a dieci deleghe per ogni socio.
L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
vice presidente; ove neppure tale presidenza
sarà possibile, da persona designata dall'assemblea.
I verbali delle riunioni dell'assemblea sono
redatti dal segretario generale in carica o,
in sua assenza o impedimento, e per quella sola
assemblea, da persona scelta dal presidente
dell'assemblea tra i presenti.
Il presidente ha inoltre la facoltà, quando
lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio
per redigere il verbale dell'assemblea fungendo
questi da segretario.
L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima
che in seconda convocazione, con la maggioranza
minima della metà più uno dei voti espressi,
salvo per le elezioni delle cariche sociali
per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
In caso di parità di voti l'assemblea deve essere
chiamata subito a votare una seconda volta.
L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima
che in seconda convocazione, con la maggioranza
di almeno i due terzi dei voti espressi.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto
vincolano tutti i soci anche se assenti, dissidenti
o astenuti dal voto.
ART. 14
FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea vota normalmente
per alzata di mano; su decisione del presidente
e per argomenti di particolare importanza la
votazione può essere effettuata a scrutinio
segreto, il presidente dell'assemblea può inoltre,
in questo caso, scegliere due scrutatori fra
i presenti.
ART. 15
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'assemblea spettano i seguenti
compiti:
In sede ordinaria
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi
e preventivi e sulle relazioni del consiglio
direttivo, approvare il rendiconto economico
e finanziario predisposto da quest'ultimo;
b) eleggere i membri del consiglio direttivo
di propria competenza, il presidente, il vice
presidente, i revisori dei conti, il segretario
generale, il tesoriere;
c) fissare, su proposta del consiglio direttivo,
le quote di ammissione ed i contributi associativi
nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale
dell'associazione e sull'attività da essa svolta
e da svolgere;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere
ordinario sottoposto alla sua approvazione dal
consiglio direttivo e dal comitato di garanzia;
in sede straordinaria
f) deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
g) deliberare sulle proposte di modifica dello
statuto;
h) deliberare su ogni altro argomento di carattere
straordinario sottoposto alla sua approvazione
dal consiglio direttivo.
ART. 16
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo ha il
compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività
dell'associazione per l'attuazione delle sue
finalità e secondo le direttive dell'assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all'assemblea secondo le proposte
della presidenza;
c) redigere annualmente un rendiconto economico
e finanziario;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale
e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
e) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto
al suo esame dal presidente;
f) procedere all'inizio di ogni anno sociale
alla revisione degli elenchi dei soci per accertare
la permanenza dei requisiti di ammissione di
ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti
in caso contrario;
g) in caso di necessità, verificare la permanenza
dei requisiti suddetti;
h) deliberare l'accettazione delle domande per
l'ammissione di nuovi soci;
i) deliberare sull'adesione e partecipazione
dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche
e private che interessano l'attività dell'associazione
stessa designandone i rappresentanti da scegliere
tra i soci;
l) valutare l'opportunità di formare, all'interno
dell'associazione, dei gruppi di giovani, donne
e pensionati che si occupino in modo particolare
delle problematiche politiche, economiche e
sociali relative a quelle particolari categorie;
m) deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione.
Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle
sue funzioni può avvalersi della collaborazione
di commissioni consultive e di studio, nominate
dal consiglio stesso, composte da soci e non
soci.
Il consiglio direttivo delibera a maggioranza
semplice, per alzata di mano, in base al numero
dei presenti. In caso di parità di voti prevale
il voto del presidente.
Al consiglio direttivo è pure devoluta la soluzione
di eventuali controversie che sorgessero tra
i soci o tra l'associazione ed i soci ed emetterà
in merito le proprie decisioni da intendersi
quali inappellabili.
ART. 17
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato
da cinque ad undici membri nominati dall'assemblea
ordinaria,dal presidente, dal vice presidente
dal segretario generale e dal tesoriere.
Il consiglio direttivo dura in carica due anni
e comunque fino all'assemblea ordinaria che
procede al rinnovo delle cariche sociali.
Al termine del mandato i consiglieri possono
essere riconfermati.
Negli intervalli tra le assemblee sociali ed
in caso di dimissioni, decesso, decadenza od
altro impedimento di uno o più dei suoi membri,
purché meno della metà, il consiglio direttivo
ha facoltà di procedere - per cooptazione -
alla integrazione del consiglio stesso fino
al limite statutario.
Per il primo anno dalla data di costituzione
dell'associazione, le funzioni del consiglio
direttivo sono svolte dal comitato dei soci
fondatori i quali nominano gli altri organi
statutari, con facoltà di procedere a cooptazione.
ART. 18
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce,
sempre in unica convocazione, possibilmente
una volta al mese e comunque ogni qualvolta
il presidente lo ritenga necessario o quando
lo richiedano tre componenti.
Alla riunione partecipa il segretario generale.
In assenza del medesimo le funzioni saranno
svolte da un membro del consiglio designato
dal presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo devono essere
convocate in tempo utile e nelle forme più opportune.
Le riunioni del consiglio sono valide con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti
e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza,
dal vice presidente, o, ove ciò non fosse possibile,
da un consigliere designato dai presenti.
Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono
fatte constare da processo verbale sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
ART. 19
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente dirige l'associazione
e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte
a terzi ed in giudizio.
Il presidente ha la responsabilità generale
della conduzione e del buon andamento degli
affari sociali.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali
che impegnano l'associazione sia nei riguardi
dei soci che dei terzi.
Il presidente sovraintende in particolare all'attuazione
delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio
direttivo.
Il presidente può delegare, ad uno o più consiglieri,
parte dei suoi compiti in via transitoria o
permanente.
ART. 20
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Il presidente è eletto dall'assemblea
ordinaria e dura in carica un biennio e comunque
fino all'assemblea ordinaria che procede al
rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o di impedimento grave,
tale giudicato dal consiglio direttivo, il consiglio
stesso provvede ad eleggere un presidente sino
alla successiva assemblea ordinaria.
ART. 21
IL VICE PRESIDENTE
Il vice presidente viene eletto
dal consiglio direttivo tra uno dei membri dello
stesso. Ha il compito di coadiuvare il presidente
nella sua attività, nonché di supplirlo in caso
di sua assenza od impedimento.
ART. 22
COMPITI DEI REVISORI DEI CONTI
Ai revisori dei conti spetta,
nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo
sulla gestione amministrativa dell'associazione.
Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea
relativamente al rendiconto economico e finanziario
predisposto dal consiglio direttivo.
ART. 23
ELEZIONI DEI REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti sono nominati
dall'assemblea in numero di tre e durano in
carica due anni. Essi sono rieleggibili e potranno
essere scelti in tutto o in parte fra persone
estranee all'associazione, avuto riguardo alla
loro competenza.
ART. 24
SEGRETARIO GENERALE
Il segretario generale dell'associazione
è nominato dal consiglio direttivo per un biennio
fra i suoi componenti.
Il segretario cura il disbrigo degli affari
ordinari; provvede alla firma della corrispondenza
corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato
dalla presidenza o dal comitato di garanzia
dai quali riceve direttive per lo svolgimento
dei suoi compiti.
Partecipa alle sedute del consiglio direttivo,
del comitato di garanzia ed alle riunioni dell'assemblea.
Il segretario generale avrà cura, in particolare,
di mantenere contatti, di carattere continuativo,
con gli uffici pubblici e privati, gli enti
e le organizzazioni che interessano l'attività
dell'associazione; egli, inoltre, avrà cura
del tesseramento dei soci e terrà il relativo
libro.
ART. 25
TESORIERE
Il tesoriere dell'associazione
è nominato dal consiglio direttivo per un biennio
fra i suoi componenti.
Egli sarà responsabile della cassa dell'associazione
ed avrà il compito di tenerne la contabilità;
in particolare, avrà cura di controllare che
i soci siano al corrente con il pagamento della
quota associativa.
ART. 26
NON REMUNERAZIONE DELLE CARICHE
Per tutte le cariche sociali
indicate nei precedenti articoli non è prevista
alcuna remunerazione, salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute per conto dell'associazione.
ART. 27
ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate dell'associazione
sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto
dell'ammissione all'associazione nella misura
fissata dall'assemblea ordinaria;
b) dai contributi annui ordinari, da stabilirsi
annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta
del consiglio direttivo;
c) dalle quote di soci benemeriti, sostenitori
e fondatori;
d) da eventuali contributi straordinari, deliberati
dall'assemblea in relazione a particolari iniziative
che richiedano disponibilità eccedenti quelle
del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari degli associati;
f) da contributi di pubbliche amministrazioni,
enti locali, istituti di credito o da enti in
genere;
g) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi
o di associati;
h) da eventuali proventi derivanti dalla organizzazione
di attività ricreative.
I contributi ordinari devono essere pagati in
unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno.
ART. 28
DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE
I contributi ordinari sono
dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque
sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte
dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che
comunque cessa di far parte dell'associazione
è tenuto al pagamento del contributo sociale
per tutto l'anno solare in corso.
Limitatamente ai primi due anni la quota associativa
ed il contributo annuale sono fissati dal consiglio
direttivo.
ART. 29
DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE
Il socio che cessi per qualsiasi
motivo di far parte dell'associazione perde
ogni diritto al patrimonio sociale.
La quota od il contributo associativo sono intrasmissibili.
ART. 30
SERCIZI SOCIALI
L'esercizio sociale inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
L'amministrazione e la tenuta della contabilità
dell'associazione sono affidati al segretario
generale secondo le direttive del presidente
del consiglio direttivo e del presidente del
comitato di garanzia.
ART. 31
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento l'assemblea
designerà uno o più liquidatori determinandone
i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà
devoluto, secondo le indicazioni del comitato
di garanzia o, in mancanza, dall'assemblea o
dai liquidatori, ad altra associazione con finalità
analoga o avente fini di pubblica utilità.
ART. 32
REGOLAMENTO INTERNO
Particolari norme di funzionamento
e di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento
interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo
e da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea
ordinaria.
ART. 33
RINVIO
Per tutto quanto non previsto
nel presente statuto si fa espresso rinvio alle
norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento
giuridico italiano.